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REGIONE
DEL VENETO
GIUNTA
REGIONALE
Circolare
15 giugno 1999 protocollo n° 5485/311.311
Ai
sigg. sindaci
Dei comuni della regione Veneto
LORO SEDI
Ai sigg. presidenti
Delle provincie della regione Veneto
LORO SEDI
E p.c. Al Signor Commissario del Governo
Nella regione Veneto
San Marco, 2661
30124
VENEZIA
OGGETTO:
inquinamento luminoso.
Accogliendo e facendo propria la richiesta protocollo 550/31699 del
07.04.99 del Signor commissario del Governo nella regione del Veneto di
valutare l'opportunità di promuovere sul problema
dell'inquinamento luminoso un ' intervento diretto di questa
Amministrazione Regionale presso tutti i Sindaci dei Comuni del Veneto,
si trascrive di seguito il testo della nota protocollo 196/GAB/99 del
30.03.99, di pari oggetto, già trasmessa dal Sig. Prefetto
della provincia di Venezia ai Sindaci dei Comuni della stessa
Provincia, che si ritiene meritoria di particolare attenzione in quanto
individua puntualmente alcune tra le principali problematiche
conseguenti i fenomeni di inquinamento luminoso:
"... Stante la ricorrenza del problema dell'inquinamento luminoso nelle
ore notturne, si ritiene opportuno rammentare alle SS.LL. il contenuto
precettivo dell' art. 23, 1° e 4° comma del nuovo
codice della strada, nella parte in cui - in tema di
pubblicità (sia diretta, sia indiretta) sulle strade -
stabilisce che lungo le strade o in vista di esse è vietato
collocare sorgenti luminose (costituenti pubblicità, diretta
o indiretta) visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per
dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono produrre
abbagliamento o arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o
distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della
circolazione o rendere difficile la comprensione o ridurre la
visibilità o l'efficacia della segnaletica stradale.
La collocazione dei mezzi pubblicitari (come le sorgenti luminose)
lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso
ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel
rispetto delle norme del nuovo codice della strada, per cui tale atto
amministrativo va necessariamente negato nei casi di divieto legale di
collocazione.
Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni,
salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario se la
strada è statale, regionale o provinciale.
Il sanzionamento per le violazioni dell'art.23 del nuovo codice della
strada è previsto nello stesso articolo 23, 11°,
12°, 13° comma cit.
Si richiama altresì l'attenzione delle SS.LL. sulla legge
regionale n. 22 del 27 giugno 1997 recante norme per la prevenzione
dell'inquinamento luminoso - una delle prime in Italia nel settore -
che sancisce dei precisi adempimenti dei comuni.
Una puntuale applicazione delle succitate normative ridurrebbe
l'inquinamento luminoso, contribuirebbe a migliorare la sicurezza del
traffico veicolare e delle persone, ed, in generale, apporterebbe un
miglioramento della qualità della vita, oltre che una
ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione".
Confidando nella sensibilizzazione verso i problemi individuati nel
testo precedentemente riportato ed in una fattiva collaborazione da
parte delle SS.LL. e degli altri enti responsabili, al fine di
garantire sia le migliori condizioni ambientali e di sicurezza per la
popolazione che l'adeguamento a quanto previsto dalla vigente normativa
statale e regionale, si inviano distinti saluti.
L'Assessore alle Politiche
per l'Ambiente
- Massimo Giorgetti -
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